(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di
tutela  dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la
presente  legge  la  tutela  e  la conservazione della piccola fauna,
della  flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione
dell'art.  6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto
1981,  n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in
Europa,  con  allegati,  adottata  a  Berna  il  19  settembre 1979),
dell'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997,   n.   357  (Regolamento  recante  attuazione  della  Direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali,  nonche'  della  flora  e  fauna  selvatiche)  e  della
Convenzione  di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994,
n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita',
con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).
   2. Per le finalita' descritte al comma 1 la Regione:
    a) salvaguarda la piccola fauna e la flora tutelandone le specie,
le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;
    b)  promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle
popolazioni  di  specie  di  piccola fauna e di flora autoctona anche
mediante specifici programmi di conservazione;
    c)  favorisce  l'eliminazione  o  la  riduzione  dei  fattori  di
alterazione  ambientale  nei  terreni  agricoli  e  forestali,  nelle
praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d'acqua, nei bacini
lacustri   naturali   e   artificiali   ed   in   corrispondenza   di
infrastrutture ed insediamenti;
    d)  promuove  studi  e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora
spontanea   ed   incentiva   iniziative   didattiche   e  divulgative
finalizzate   a   diffonderne   la   conoscenza   e   la  tutela,  in
collaborazione  con  gli enti gestori di parchi regionali e naturali,
riserve  naturali,  monumenti  naturali,  Parchi  Locali di Interesse
Sovracomunale  (PLIS),  Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di
Protezione  Speciale (ZPS), con le Province, nonche' con gli istituti
scientifici  e  di  ricerca  legalmente  riconosciuti  come tali e le
stazioni sperimentali regionali appositamente costituite;
    e)  in  collaborazione  con  i  settori viabilita' e strade delle
province e gli altri enti proprietari e competenti interviene ai fine
di  ridurre  l'impatto  delle infrastrutture viarie sugli spostamenti
naturali della piccola fauna e sui loro habitat.
   3.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sentita  la  competente  Commissione  consiliare,  la  Giunta
regionale  approva  appositi  elenchi,  che  verifica  e aggiorna con
periodicita' di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle
conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa
internazionale,   comunitaria   e  nazionale,  nonche'  agli  elenchi
dell'Unione  Mondiale  per  la  Conservazione  della  Natura  (IUCN),
riferiti a:
    a) comunita' e specie di invertebrati da proteggere;
    b)  specie  di  anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e
specie di anfibi e rettili autoctoni protetti;
    c) specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di
flora spontanea con raccolta regolamentata;
    d)   lista   nera  delle  specie  alloctone  animali  oggetto  di
monitoraggio, contenimento o eradicazione;
    e)   lista  nera  delle  specie  alloctone  vegetali  oggetto  di
monitoraggio, contenimento o eradicazione.
   4.  Gli  elenchi  e  i  relativi aggiornamenti sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione e adeguatamente divulgati.